Imposta di Soggiorno

  • Servizio attivo

Nel Comune di Fabriano è stata istituita l’Imposta di Soggiorno, prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 23/2011, con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 17/12/2025 a decorrere dal 01/04/2026.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a coloro che gestiscono una struttura ricettiva sul territorio comunale.

Descrizione

Nel Comune di Fabriano è stata istituita l’Imposta di Soggiorno, prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 23/2011, con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 17/12/2025 a decorrere dal 01/04/2026.

Il servizio per la gestione dell’Imposta di Soggiorno è affidato alla società ABACO S.p.A.

I soggetti passivi dell’imposta di soggiorno sono i soggetti non residenti nel Comune di Fabriano che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.

Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Fabriano.

L’imposta va pagata calcolando la tariffa corrispettiva per le notti (al netto di eventuali riduzioni o esenzioni stabilite dal regolamento) fino ad un massimo di 3 (tre) pernottamenti consecutivi.

Il riversamento dell’Imposta di Soggiorno deve essere effettuato dal gestore della struttura ricettiva tramite PagoPA, precompilato sul gestionale fornito dal Comune di Fabriano.

In caso di mancato o tardivo pagamento si procederà con i procedimenti sanzionatori di Legge.

Come fare

Il calcolo dell’IDS viene calcolato moltiplicando i pernottamenti di ogni singola persona per la tariffa corrispettiva, in base alle informazioni sotto riportate:

PERNOTTAMENTI, Esenzioni ed Agevolazioni

L’imposta non si applica oltre il 3° giorno di soggiorno consecutivo, nella stessa struttura.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

- i minori fino al compimento del 12° anno di età che soggiornano con i propri genitori o, comunque con un adulto e che non viaggiano quindi in gruppi scolastici e similari nell’ambito di gite didattiche e simili;

- i portatori di handicap non autosufficienti, previa esibizione di apposita certificazione o autocertificazione resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, più un accompagnatore;

- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- i Vigili del Fuoco, gli operatori della Protezione Civile e i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L’esenzione è subordinata alla presentazione, da parte del personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, dell’ordine di servizio del Corpo di appartenenza per finalità di ordine e sicurezza pubblica, così come definita nel TULPS e nel successivo Regolamento di esecuzione già citati.

 

L’imposta è applicata fino ad un massimo di 12 pernottamenti complessivi nell’anno solare solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

 

Possono richiedere, al gestore della struttura nella quale alloggiano, la riduzione del 50% della tariffa giornaliera dell’imposta di soggiorno:

  1. a) i gruppi scolastici appartenenti alle suole medie inferiori e superiori in visita didattica

a Fabriano;

  1. b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale;

Le riduzioni saranno applicate dal Gestore della struttura previa attestazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) e della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

 

 

TARIFFE

Le tariffe dell’IDS nel Comune di Fabriano sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale 381 del 07/11/2025 e sono le rispettive:

  • 1,50 euro per fascia di pernottamento fino a 80,00 euro;
  • 2,00 euro per fascia di pernottamento oltre 80,01 euro;

 

 

I GESTORI

I Gestori delle strutture ricettive devono:

- In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili – normali e ridotti - e pernottamenti esenti (ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento).

I versamenti dovranno essere effettuati:

  • entro il 16 aprile per il I trimestre (Imposta incassata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo);
  • entro il 16 luglio per il II trimestre (Imposta incassata nei mesi di aprile, maggio e giugno);
  • entro il 16 ottobre per il III trimestre (Imposta incassata nei mesi di luglio, agosto e settembre);
  • entro il 16 gennaio per il IV trimestre (Imposta incassata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre);

 

Essi hanno altresì l’obbligo di dichiarare l’imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo e controllo della stessa.

- informare i propri ospiti dell’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;

- riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un’apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all’articolo 3 del Regolamento, di apposite dichiarazioni per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;

- segnalare all’Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l’assolvimento dell’imposta;

- se nel periodo di riferimento non sono stati registrati ospiti presso la struttura ricettiva, la dichiarazione al Comune dovrà essere comunque effettuata indicando il numero di presenze pari a zero.

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune di Fabriano e deve essere trasmessa al medesimo per via telematica nel portale di ABACO s.p.a..

 

La dichiarazione annuale ad Agenzia delle Entrate deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.04.2022.

 

- comunicare al Comune il proprio CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (CIR).

- hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni ed i documenti rilasciati dal cliente per l’esenzione o per la riduzione dell’imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Fabriano.

 

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sul portale di gestione andare nel seguente link StayTour - gestione imposta di soggiorno Fabriano o contattare la ditta Abaco tramite la seguente email impostasoggiorno.fabriano@abacospa.it o chiamare il contact center 0423 601755 int. 7  attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00

 

Cosa serve

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse, tale somma viene riversata al Comune di Fabriano tramite PagoPA.

Cosa si ottiene

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Fabriano in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Tempi e scadenze

 

  • Entro il sedicesimo giorno dal termine di ogni trimestre mediante il sistema di gestione messo a disposizione dal Comune di Fabriano vanno comunicati i pernottamenti e rigirati i pagamenti tramite PagoPA dell’imposta incassata dal gestore.
  • Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento (DM 29 Aprile 2022) va presentata la dichiarazione annuale telematica

Accedi al servizio

-

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Documenti del servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Tributi comunali

Piazzale 26 settembre 1997, Fabriano (AN)

Argomenti:

Pagina aggiornata il 30/03/2026

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri