In alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli obbligati in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione all’autorità giudiziaria.
L'opposizione assume la forma di un ricorso davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ricorso che, a pena di inammissibilità, deve essere proposto entro il termine trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Il ricorso al giudice di pace è altresì inammissibile se è stato precedentemente presentato ricorso al Prefetto. Le due tipologie di ricorso sono assolutamente alternative.
L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie, come ad esempio la sospensione della patente di guida.
Tramite decreto, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
L'art. 82 c.p.c. consente alla parte di stare in giudizio personalmente qualora il valore della causa non superi euro 516,46, oppure dietro autorizzazione del giudice negli altri casi, in considerazione della natura ed entità del giudizio stesso.