Il Giudice di Pace è competente per le cause di cui all’art. 7 del c.p.c.
Attualmente fino al 31 ottobre 2025, il Giudice di pace è competente per le seguenti materie specificamente individuate dalla legge qualunque ne sia il valore:
- Apposizione di termini, ovvero quando la domanda giudiziale è volta a far apporre segni esteriori e visibili a delimitazione di un confine non conteso. Ove invece vi sia incertezza sulla delimitazione del confine, occorre esperire l’azione di regolamento di confini la cui competenza è demandata al Tribunale.
- Osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi. Rientrano ad esempio nella competenza del giudice di pace le domande volte a far recidere le siepi del vicino che per altezza superino il muro di confine (art. 892 c.c.).
- Misura e modalità d’uso dei servizi nei condomini. Si tratta di tutte quelle controversie aventi ad oggetto l’estensione del diritto di utilizzo, e le modalità di utilizzo dei servizi condominiali ma anche delle parti comuni dell’edificio (art. 1117 c.c.). Devono pertanto ritenersi escluse dalla competenza del giudice di pace quelle controversie aventi ad oggetto l’esistenza stessa del diritto di uso di un servizio condominiale, riservando al giudice di pace le sole controversie in cui l’esistenza del diritto sia pacifica ma ne siano controverse l’estensione e le modalità. Sono ricomprese nella competenza del giudice di pace anche le impugnazioni delle delibere assembleari aventi ad oggetto la misura o la modalità d’uso del servizio del condominio.
- Controversie tra detentori, possessori o proprietari di immobili di civile abitazione, aventi ad oggetto le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, propagazioni che superino la normale tollerabilità. Sono escluse dalla competenza del giudice di pace, le cause aventi ad oggetto immissioni causate dalla produzione industriale, agricola, o commerciale.
- Controversie aventi ad oggetto interessi e accessori per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale competenza è stata introdotta dalla L.69/2009 art. 45 comma 1 lett. c). Sono escluse dalla competenza del giudice di pace le cause in cui la domanda sugli interessi e gli accessori si cumula con quella di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, la cui competenza è invece riservata in via esclusiva al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
- Opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada.
- Opposizione alle sanzioni amministrative sulla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90.
Attualmente inoltre il giudice onorario di pace è competente, con limitazioni di valore, per le seguenti controversie:
- Controversie aventi ad oggetto beni mobili entro il valore di Euro 5.000,00, salvo che non sussista la competenza per materia di altro giudice (come ad esempio in materia di crediti di lavoro, dove è sempre competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro). Si tratta sia dei giudizi di cognizione che dei procedimenti monitori. Sono esclusi invece i giudizi in fase cautelare ex art. 669 ter c.p.c. ed i giudizi in fase di esecuzione per i quali è competente per materia il tribunale ex art. 9 comma 2 c.p.c.
Sono di competenza del giudice di pace invece i procedimenti di istruzione preventiva fino al valore di 5000,00 Euro. - Controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti fino al valore di Euro 20.000,00.
- Opposizione alle ordinanze ingiunzioni di cui alla L. 689/1981 (sugli illeciti amministrativi) fino al valore di Euro 15.493,71, ad eccezione del caso in cui vengano applicate sanzioni diverse dalla sanzione pecuniaria, e ad eccezione delle materie riservate al Tribunale dall’art. 22 bis della predetta legge, ovvero: tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, igiene degli alimenti e delle bevande, valutaria, antiriciclaggio.
Con l’entrata in vigore della Riforma Orlando d.lgs. 116/2017 ovvero dal 31 ottobre 2025, le competenze del giudice di pace saranno ampliate anche alle seguenti controversie:
- Controversie aventi ad oggetto beni mobili: il limite di valore salirà da 5 mila Euro a 30 mila Euro. Nel limite di 30 mila Euro inoltre il giudice onorario di pace si occuperà anche delle controversie aventi ad oggetto l’usucapione di beni immobili e i diritti reali, il diritto di accessione, il diritto di superficie, il riordinamento della proprietà rurale (libro terzo, titolo secondo, capo secondo, sezione seconda c.c.)
- Controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti: la competenza per valore salirà dagli attuali 20 mila Euro fino a 50 mila Euro.
- Saranno attribuite al Giudice di pace tutte le controversie condominiali ai sensi dell’art. 71 quater disp. att. c.c., quelle in tema di luci, stillicidio e acque, occupazione e invenzione, specificazione unione e commistione, servitù prediali, possesso (v. l’art. 27 D.lgs. 116/2017).
La competenza penale del giudice di pace è attualmente disciplinata dal D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, devolvendo a questo ufficio i reati c.d. minori ed in particolare:
- percosse (581 c.p.), lesioni perseguibili a querela di parte (582 comma 2 c.p.), e lesioni colpose a querela di parte (590 c.p.) escluse le lesioni connesse alla colpa professionale, ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale superiore ai venti giorni, diffamazione (595 c.p. commi 1 e 2), minacce semplici (612 comma 1 c.p.).
- Furti punibili a querela della parte offesa (626 c.p.), usurpazione (631 c.p.), deviazione di acque (632 c.p.), invasione di terreni o edifici (633 c.p.), danneggiamento (635 c.p.), ingresso abusivo nel fondo altrui (637 c.p.), uccisione o danneggiamento di animali altrui (638 comma 1c.p.) deturpamento o imbrattamento di cose altrui (639 comma 1 c.p.). Sono esclusi dalla competenza del giudice di pace i casi in cui gli artt. 631, 632, 633, 636 siano commessi su edifici pubblici (art. 639 bis c.p.).
Contravvenzioni del codice penale quali: somministrazione di bevande alcoliche a minori e infermi di mente (689 c.p.), determinazione in altri dello stato di ubriachezza (690 c.p.), somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (691 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (726 c.p.).
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